Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 13
Legge istitutiva del parco regionale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2015
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 30/2015 , è sostituito dal seguente:
“
1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni.
”.2. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 30/2015 , è aggiunto il seguente:
“
3 bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'
articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.