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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 11
Funzioni delle province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 16 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 16
Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette
1. Le province e la città metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l’istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformità ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all’articolo 12.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la città metropolitana:
a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza ambientale delle stesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f);
b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all’articolo 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento;
c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal
documento operativo di cui all’articolo 12.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.