Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 10
Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2015
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 31;
”.2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
f) gestisce, previa stipula di una convenzione di avvalimento con la Regione, le riserve naturali regionali ed i siti della Rete Natura 2000, individuati dal documento operativo ai sensi all'articolo 12, comma 5
;”.3. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 , dopo la lettera m), è inserita la seguente:
“
m-bis) può realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera f), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformità agli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'articolo 46, comma 4;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.