Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 6
Funzioni
1. L'Agenzia realizza le iniziative e le attività della Regione in materia di promozione turistica come definita dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) (18).
2. L'Agenzia attua le iniziative e le attività di cui al comma 1, mediante:
a) l’organizzazione diretta delle stesse;
b) la partecipazione a progetti di promozione degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale, nazionale e internazionale.
3. L'Agenzia opera sulla base del programma operativo di cui all’articolo 7.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.