Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 16
Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica
1. Le entrate finanziarie dell'Agenzia sono costituite:
a) dal finanziamento disposto dalla Regione per la realizzazione delle attività previste nel programma operativo di cui all'articolo 7;(11)
b) dai finanziamenti europei, nazionali e degli altri enti pubblici disposti per la realizzazione di iniziative promosse dagli stessi soggetti;
c) dai finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attività regionali di promozione turistica;
d) dagli stanziamenti disposti dalla Regione per le spese di funzionamento dell'Agenzia.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.