Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 12
Bilancio (7)
1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I contenuti del budget economico (24)e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il budget economico (24)è adottato dal Direttore dell’Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (24)dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del budget (25), la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (25)stesso. L’Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (25)riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (25)al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget (25).
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
Note del Redattore:
Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 . Vedi anche Avviso di rettifica su B.U. n. 53 del 16 ottobre 2024.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.