Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 15
Prodotto turistico omogeneo
1. Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione.
2. Per prodotto turistico omogeneo si intende l’insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica.
3. Gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
4. La stipulazione della convenzione di cui al comma 1 comporta:
a) l'individuazione di un comune capofila;
b) la stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica;
c) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
d) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all'articolo 8;
e) il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica dei singoli comuni.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.