Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;
Visto il


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2016;
Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 16 novembre 2016;
Considerato che:
1. A seguito delle numerose e rilevanti modifiche di cui è stata oggetto la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sorta l’esigenza di approvare un nuovo testo unico in materia di turismo, sia al fine di introdurre le molteplici novità di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonché delle imprese e professioni turistiche, sia allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina;
2. Al fine di definire compiutamente il sistema di governance della promozione turistica, in merito all’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, si prevede che tali funzioni siano esercitate dai comuni in forma associata, all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A (7); oltre a tale modello, viene prevista anche la possibilità dell’associazione dei comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni;
3. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dagli alberghi viene prevista sia la possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, nell’osservanza delle rispettive normative di settore, sia la possibilità di vendere direttamente al cliente un servizio turistico non accessorio all’alloggio e al trasporto;
4. (8) Al fine di recepire quanto previsto dalla normativa statale, vengono inserite due nuove tipologie di strutture ricettive, vale a dire i “condhotel” e i “marina resort”, disciplinati rispettivamente dagli articoli 31 e 32


5. Al fine di ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione di case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli (8) e rifugi alpini viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva;
6. Al fine di qualificare l’offerta di ospitalità da parte delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, viene prevista un’espressa regolamentazione per i “bed & breakfast”;
7. Al fine di regolamentare l’ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene previsto, per chi dà in locazione tali alloggi, l’obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all’attività svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività; (9)
8. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza e quelle operanti in locali aperti al pubblico, vengono espressamente disciplinate le agenzie di viaggio e turismo on-line, che vengono assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie tradizionali;
9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), viene estesa la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale e richiamata l’esigenza di una specifica abilitazione all’esercizio dell’attività per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi; (9)
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.