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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la sentenza della Corte Costituzionale 124/2016, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’8 giugno 2016, n. 23;


Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994 );


Considerato quanto segue:


1. L’Sito esternoarticolo 14 della l. 157/1992 prevede che le regioni, con apposite norme, provvedano alla ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia “di dimensioni sub provinciali, possibilmente omogenei e definiti da confini naturali”; è pertanto necessario provvedere a tale ripartizione tenendo conto delle peculiarità e caratteristiche del territorio regionale;


2. In particolare, sono di seguito riportate le motivazioni della ripartizione territoriale articolate per ciascun ambito:


- Il territorio della Provincia di Arezzo viene suddiviso in due ambiti territoriali di caccia (ATC): “ATC Valtiberina” avente superficie totale pari a 67.326 ettari e superficie agroforestale (SAF) pari a 64.468, con 1.216 cacciatori aventi residenza in tale territorio e “ATC Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino” con superficie totale di 253.422 ettari, SAF pari a 234.661 ettari e 8.835 cacciatori residenti. L'ATC Valtiberina manifesta una elevata omogeneità ambientale, rappresentando al suo interno una valle interna appenninica solcata dal fiume Tevere inclusa tra i crinali appenninici circostanti al Monte Fumaiolo. L'area è omogenea sia dal punto di vista faunistico, comprendendo le specie tipiche appenniniche, sia sociale, essendo questo ATC gestito in forma unitaria da oltre venti anni. L'ATC Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino, che si origina dalla fusione di due precedenti ATC, presenta una sensibile differenziazione ambientale passando dalla pianura della Valdichiana e dai fondovalle dell'alto Valdarno alle foreste appenniniche riferibili al Castanetum e Fagetum delle foreste della valle del Casentino e del Pratomagno. Nei dintorni di Arezzo risiedono le maggiori attività antropiche con una porzione di territorio assai urbanizzato. L'ATC è delimitato a nord ed est dal crinale appenninico spartiacque tra Toscana e Romagna, a sud est dalla Valdichiana, a ovest dai Monti del Chianti. La componente faunistica rispecchia le tipologie ambientali incluse;

- Il territorio della Provincia di Siena viene diviso in due ATC: “Siena nord” con superficie totale di ettari 227.757 di cui 215.204 di SAF e 5.728 cacciatori residenti e “Siena sud” con 154.406 ettari di superficie totale e ettari 145.070 di SAF con 2.828 cacciatori residenti. L'ATC di Siena nord appare compreso tra i Monti del Chianti sino al torrente Orcia nei pressi di Montalcino, l'area della città di Siena, la Montagnola senese e le Colline Metallifere. L'ATC Siena sud è invece incluso tra il lago di Chiusi, la Val d'Orcia, la Valdichiana senese e l'Amiata. Entrambi gli ATC manifestano una omogena rappresentazione delle caratteristiche ambientali, floristiche e faunistiche della campagna senese, con una maggiore preponderanza delle aree forestali nell'ATC meridionale, ove si colloca il massiccio del Monte Amiata. I due ATC derivano dalla fusione dei tre ATC preesistenti alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia);

- I territori della Città metropolitana di Firenze e della Provincia di Prato sono accomunati ed inclusi complessivamente in due ATC: l'ATC “Firenze nord” e l'ATC “Firenze sud”. L'ATC “Firenze nord” include completamente la provincia di Prato e consta di una superficie totale di 209.287 ettari e di una SAF pari a 178.484 ettari. In tale ATC, che include la città di Firenze, sono residenti 10.595 cacciatori. L'ATC “Firenze sud” ha una superficie totale di 166.039 ettari, di cui 148.042 di SAF e vi sono 9.115 cacciatori residenti. Il confine tra i due ATC è quasi interamente dato dal corso dell'Arno, salvo due porzioni: a est dove il confine dell'ATC Firenze sud si attesta sul crinale del Pratomagno e, a ovest, ove esso include i comuni facenti parte, assieme a quelli della limitrofa provincia di Pistoia, dell'area umida del Padule di Fucecchio;

- Il territorio della Provincia di Grosseto viene distinto in due ATC: “Grosseto nord” con una superficie di ettari 148.857 e una SAF di 141.767 con 2.825 cacciatori residenti, e “Grosseto sud”, con una superficie totale di ettari 326.207 e una SAF pari a 307.368 ettari, con 6.671 cacciatori residenti. L’ATC Grosseto nord è incluso tra le Colline Metallifere e l'area costiera del golfo di Follonica. L’ATC Grosseto sud è compreso tra la costa grossetana a sud di Castiglione della Pescaia, i Monti dell'Uccellina e l'Amiata. Entrambi gli ATC manifestano una omogenea rappresentazione delle caratteristiche ambientali, floristiche e faunistiche della campagna grossetana, con una maggiore preponderanza delle aree forestali nell'ATC meridionale, ove si colloca il massiccio del Monte Amiata. I due ATC derivano dalla fusione dei tre ATC pre-esistenti alla l.r. 88/2014 ;

- La Provincia di Livorno viene suddivisa in due ATC: “ATC Livorno”, avente superficie totale di 94.890 ettari, una SAF di 82.043 ettari e 5.768 cacciatori residenti e “ATC Arcipelago toscano”, con una superficie di 26.332, una SAF di 23.158 ettari e soli 443 cacciatori residenti. La scelta per tale provincia è obbligata, risultando i due ATC differenziati tra loro per confini naturali, tipologie ambientali e faunistiche e tradizioni sociali. Gran parte dell'ATC Arcipelago toscano (comprendente l'Isola d'Elba, Pianosa, e le altre isole dell'arcipelago toscano ad eccezione del Giglio) è incluso entro l'omonimo Parco Nazionale;

- Il territorio della Provincia di Lucca, dal punto di vista ambientale, è costituito da una porzione montana (Appennino e Apuane) caratterizzata da ambienti prevalentemente forestali, da una limitata porzione collinare e dalla piana del fiume Serchio, che si estende fino al mare. Rispetto alla superficie agro-forestale teoricamente disponibile per la caccia, una parte consistente del territorio dell'ATC risulta inibita all'attività venatoria, per la presenza di circa 34.000 ettari posti in aree protette e istituti faunistici pubblici, che precludono l'attività sul 22,5 per cento dell'ambito. Nonostante le diverse caratteristiche territoriali, è opportuno costituire un ATC denominato “ATC Lucca” in quanto tale ambito è racchiuso in confini naturali e caratterizzato dalla presenza di una comunità locale idonea a gestire correttamente il territorio nel rispetto delle sue peculiarità;

- Il territorio della Provincia di Pistoia è caratterizzato da una elevata antropizzazione e urbanizzazione specie nella porzione planiziaria. Rispetto ad una superficie agro-silvo-pastorale di complessivi 85.041 ettari, si riscontra una condizione di difficoltà/impossibilità a svolgere l'attività di caccia su oltre il 40 per cento della superficie. La porzione non cacciabile riguarda sia la presenza di una elevata percentuale di aree protette e aree demaniali a divieto, concentrata nella dorsale appenninica, sia la presenza di un'area protetta nel Padule di Fucecchio e diversi istituti a divieto di caccia quali le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e le zone di rispetto venatorio (ZRV). Una parte importante del territorio residuo è caratterizzata dalla presenza di colture intensive ove non è praticamente consentito l'esercizio venatorio, quali i vivai della piana pistoiese e le porzioni floro-vivaistiche della piana di Pescia; è pertanto opportuno costituire su questo territorio un ATC denominato “ATC Pistoia”, racchiuso nei confini naturali del crinale appenninico a nord e del Montalbano a sud, comprendente porzioni di territorio caratteristiche della fascia appenninica, con ambienti prevalentemente forestali, porzioni collinari della fascia pedemontana e l’area di pianura contenente anche porzioni di territorio del Padule di Fucecchio. Nonostante la differenziazione ambientale, la dimensione dell’ambito consente alla comunità locale, che in tale territorio è insediata, di gestire correttamente, attraverso gli organi direttivi, le risorse faunistiche, come peraltro già sperimentato da oltre venti anni;

- Il territorio della Provincia di Massa-Carrara è costituito da una porzione montana, afferente alla valle della Lunigiana e da una porzione pedemontana e litoranea, queste ultime diffusamente antropizzate. Le aree a divieto di caccia rappresentano il 22,66 per cento del territorio agro-forestale e comunque la superficie complessiva cacciabile è ulteriormente ridotta al 75 per cento del totale, tenendo presente che la zona costiera, per la forte antropizzazione, è cacciabile solo in parti assai limitate. La dimensione ristretta dell’area, delimitata dai confini naturali sopra indicati, rende opportuno costituire un unico ATC, denominato “ATC Massa”, anche alla luce del fatto che storicamente su questo territorio le risorse faunistiche sono state gestite efficacemente in modo unitario dal 1995;

- Il territorio della Provincia di Pisa viene suddiviso in due ATC: ATC “Pisa ovest” e ATC “Pisa est”. I due ATC sono omogenei per quanto riguarda la rappresentazione, in ciascuno di essi, di tutte le categorie ambientali presenti in tale comprensorio, essendo disposti parallelamente, con dimensione principale nord-sud e dividendo in modo quasi eguale la provincia in un ATC occidentale e uno orientale. La superficie dell'ATC “Pisa ovest” è complessivamente pari ad ettari 138.206, di cui 128.510 di SAF e 35.569 ettari inclusi in aree a divieto di caccia. La superficie dell'ATC “Pisa est” è complessivamente pari a ettari 101.748, di cui 93.852 di SAF e 52.929 ettari inclusi in aree a divieto di caccia. In entrambi gli ATC pisani, procedendo da nord verso sud, si riscontrano omogeneamente: le aree di macchia mediterranea e di gariga dei Monti Pisani, la pianura alluvionale dell'Arno, le colline pisane ricche di coltivazioni oleo-viticole e poi, scendendo verso meridione, le tipologie ambientali tipiche delle foreste mediterranee (nei versanti a ovest) e i boschi di latifoglie decidue degli orizzonti del Lauretum e Castanetum della Val di Cecina. In entrambi gli ATC si ritrovano, in funzione del tipo di habitat prevalente, paralleli popolamenti faunistici, con la predominanza delle specie avicole delle aree aperte e di quelle legate agli ambienti umidi a nord e degli ungulati scendendo verso sud nelle aree maggiormente forestali. I confini dei due ATC sono quelli storicamente dati alla provincia di Pisa, comprendendo, a nord, l'intera conca fluviale dell'Arno e, a sud, il bacino del fiume Cecina. I cacciatori residenti sono 5.303 nell'ATC occidentale e 3.731 nell'ATC orientale. La suddivisione proposta dei due ATC appare congrua rispetto alla tradizione di gestione dei cacciatori e agricoltori locali degli ultimi vent'anni, rispecchiando fedelmente i confini presenti prima della l.r. 88/2014 ,


3. Per ottimizzare e razionalizzare le procedure che gli ATC, nell’ambito delle funzioni pubbliche loro attribuite, svolgono per l’acquisizione di forniture e servizi e per il conferimento di incarichi professionali, è necessario prevedere l’accentramento in un unico ufficio delle procedure di importo superiore a 5.000,00 euro e attribuire le funzioni di vigilanza e controllo alla Giunta regionale, abrogando la Commissione regionale di controllo sull’attività degli ATC;


4. Al fine di disciplinare la chiusura della gestione commissariale dagli ATC prevista dalla l.r. 39/2016 e il passaggio dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro dipendente in essere, agli ambiti istituiti con la presente legge è necessario prevedere disposizioni transitorie;


5. Al fine di concludere la gestione commissariale introdotta con la l.r. 39/2016 , è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC). Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
Art. 11 Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC)
1. Nel territorio agro-silvo-pastorale della Toscana, l’esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ATC individuati nell’allegato A.
2. L’allegato A è modificato con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui gli ATC siano modificati a seguito della istituzione di nuovi comuni e i territori ricadono nello stesso ATC, negli altri casi l’allegato A è modificato con la legge regionale di istituzione del nuovo comune.
3. I confini degli ATC sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26.
”.
Art. 2
Natura e organi degli ATC. Sostituzione dell’articolo 11 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 bis Natura e organi degli ATC
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.
2. Sono organi dell’ATC:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Revisore dei conti.
3. Il Presidente dell’ATC è eletto dal Comitato di gestione.
4. Il Presidente rappresenta l’ATC, convoca e presiede le riunioni del comitato di gestione.
5. Il Comitato di gestione, nominato ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 4, approva lo statuto in conformità ad uno schema definito dalla Giunta regionale, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo.
6. Il comitato di gestione dell’ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione on line.
7. La Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività dell’ATC e può impartire specifiche direttive.
8. Con regolamento regionale è disciplinato il funzionamento degli ATC.
”.
Art. 3
Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Sostituzione dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 ter Comitato di gestione e Presidente dell’ATC
1. Il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:
a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;
b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;
c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale);
d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
2. I membri del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio.
3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale.
4. Il Comitato di gestione è nominato dal Consiglio regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei membri.
5. Non si applica alla nomina del Comitato di gestione l’
articolo 1, comma 1 bis, lettera b), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte dei soggetti designanti.
6. Il Comitato di gestione si riunisce validamente con la presenza di almeno sei componenti e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni.
8. I membri del Comitato di gestione decadono in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni o di revoca della designazione da parte dell’organizzazione o associazione di riferimento.
9. Il Comitato di gestione è responsabile dell’amministrazione dell’ATC e svolge le attività di cui all’articolo 12.
10. Al Presidente e ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un’indennità, a carico del bilancio dell’ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
11. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all’interscambio dei cacciatori.
”.
Art. 4
Commissione regionale di controllo sull’attività degli ATC. Abrogazione dell’articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994
Art. 5
Centrale unica di committenza. Sostituzione dell’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 sexies Centrale unica di committenza
1. Gli ATC svolgono in forma accentrata le procedure per l’affidamento di servizi e forniture nel rispetto
Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e le procedure per l’affidamento di incarichi professionali.
2. Gli ATC, con convenzione, costituiscono, entro trenta giorni dalla nomina dei comitati di gestione, un ufficio con funzioni di centrale unica di committenza per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1, di importo superiore a 5.000,00 euro; nella convenzione è individuato l’ATC presso il quale è costituito l’ufficio.
3. L’ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede all’acquisizione della qualificazione di cui all’
Sito esternoarticolo 38 del d.lgs 50/2016
; fino all’acquisizione della qualificazione ciascun ATC provvede all’affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del
Sito esternod.lgs. 50/2016
.
4. L’ufficio di cui al comma 2, utilizza il personale degli ATC secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 2.
5. La responsabilità dell’ufficio di cui al comma 2, è attribuita ad un soggetto esperto in materia di contratti pubblici, selezionato dalla Giunta regionale con procedura comparativa con modalità definite con deliberazione della Giunta regionale stessa. L’incarico di responsabile dell’ufficio ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
6. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 2, trasmette trimestralmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull’attività svolta.
7. La Giunta regionale, con deliberazione, individua modalità e tempi per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sull’attività contrattuale di ciascun ATC.
8. L’ATC presso il quale è costituito l’ufficio di cui al comma 2, provvede alla revoca dell’incarico di responsabile qualora la Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, rilevi irregolarità nelle procedure svolte.
9. Le spese sostenute per il funzionamento dell’ufficio di cui al comma 2, compreso il compenso del responsabile, sono ripartite tra ciascun ATC in base al numero dei cacciatori iscritti.
”.
Art. 6
Controllo sostitutivo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. Nel caso di mancata stipulazione da parte di tutti gli ATC della convenzione di cui all’articolo 11 sexies, la Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale, l’ATC presso il quale è costituito l’ufficio con funzione di centrale unica di committenza e provvede alla costituzione dello stesso tramite la nomina di un commissario ad acta ai sensi della
l.r. 53/2001
.
”.
Art. 7
Inserimento dell’allegato A nella l.r. 3/1994
1. Nella l.r. 3/1994 è inserito l’allegato A (Ambiti territoriali di caccia “ATC” della Regione Toscana).
Art. 8
Disposizioni transitorie di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, della l.r. 5/2008 , non può essere nominato membro del Comitato di gestione chi ha già svolto tale carica, presso qualunque ATC, per un periodo totale superiore a cinque anni, calcolati con riferimento alla data della designazione. (1)

Parole inserite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 16.

2. Ai fini del comma 1, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia “ATC”. Modifiche alla l.r. 3/1994 ) e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.
2 bis. Ai fini della conclusione del procedimento di nomina dei Comitati di gestione degli ATC di cui all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994, in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, i competenti uffici del Consiglio regionale provvedono a trasmettere la documentazione relativa all'istruttoria svolta sulle designazioni ricevute ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 3, al Presidente della Giunta regionale, che provvede alla nomina nei successivi quindici giorni, salve ulteriori esigenze istruttorie. (2)

Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 16.

2 ter. La seduta di insediamento dei comitati di gestione nominati in sede di prima applicazione si tiene entro e non oltre quindici giorni dal provvedimento di nomina, nella data e con le modalità indicate nel provvedimento stesso ed è finalizzata alla nomina del Presidente dell'ATC. (2)

Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 16.

Art. 9
Norme transitorie
1. Gli ATC istituiti con la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia), sono soppressi dalla nomina dei comitati di gestione degli ATC di cui all’allegato A della l.r. 3/1994 , istituiti nell’ambito provinciale di riferimento.
2. Alla data della soppressione degli ATC di cui al comma 1, i presidenti dei comitati di gestione degli ATC e i revisori unici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica per i successivi tre mesi con funzioni di liquidatori per la redazione del bilancio finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro dipendente in essere.
3. Per lo svolgimento della funzione di liquidatore è corrisposta, a carico del bilancio dell’ATC in liquidazione, un’indennità nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il bilancio finale di esercizio e l’atto di ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici sono trasmessi agli ATC istituiti nell’ambito provinciale di riferimento e alla Regione.
5. I comitati di gestione degli ATC di nuova istituzione, ricevuti gli atti di cui al comma 2, provvedono di comune accordo, entro i successivi trenta giorni, ad individuare e ripartire tra loro i rapporti giuridici e il patrimonio. La ripartizione deve essere effettuata per il 75 per cento in proporzione al numero dei cacciatori iscritti e per il 25 per cento con riferimento al territorio rappresentato.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione provvede al riparto.
7. Al trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici si provvede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.