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Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, dell' 11 novembre 2016

Art. 1 bis
- Disposizioni in materia di rateizzazione straordinaria per il pagamento dei canoni di concessione 2016 e 2017 (1)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 31.

1. I soggetti titolari di concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiore a sei mesi possono rateizzare le somme dovute a titolo di:
a) canone per l’anno 2016, per l’occupazione delle aree del demanio idrico;
b) differenza tra il canone effettivamente dovuto per l’anno 2016, come formalizzato nell’atto di concessione e quanto versato a titolo di acconto, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
c) canone per l’anno 2017, per l’occupazione delle aree del demanio idrico.
2. La rateizzazione delle somme indicate al comma 1, è concessa a condizione che il titolare della concessione sottoscriva una polizza fideiussoria per la durata di sei anni e di importo pari alla somma totale annuale dovuta.
3. La rateazione riguarda l’intero importo del canone, che viene diviso in cinque rate, le cui scadenze sono indicate nei seguenti piani rateali, recanti l’indicazione delle percentuali a titolo di maggiorazione per interessi, da applicare a ciascuna rata:
a) per i canoni indicati al comma 1, lettera a):
1. prima rata entro il 31 ottobre 2017 con interessi allo 0,20 per cento;
2. seconda rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,40 per cento;
3. terza rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,60 per cento;
4. quarta rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,80 per cento;
5. quinta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 1,00 per cento.
b) per i canoni indicati al comma 1, lettera b):
1. prima rata entro il 31 ottobre 2017 con interessi allo 0,10 per cento;
2. seconda rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,40 per cento;
3. terza rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,60 per cento;
4. quarta rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,80 per cento;
5. quinta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 1,00 per cento.
c) per i canoni indicati al comma 1, lettera c):
1. prima rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,20 per cento;
2. seconda rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,40 per cento;
3. terza rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,60 per cento;
4. quarta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 0,80 per cento;
5. quinta rata entro il 31 ottobre 2022 con interessi allo 1,00 per cento.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituite con l .r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma prima sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituto con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 3 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3 , poi così sostituita con l .r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 1.

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Note soppresse.

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22. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 2.

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24. Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.