Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74
Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l’esecuzione

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
Vista la

Visto il


Vista la

Visto il


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);
Considerato quanto segue:
1. Occorre prevedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento degli stabilimenti termali nella fonte normativa più idonea, ossia la l.r. 38/2004 in conformità all’



2. La presente legge è resa necessaria dall'esigenza di colmare una lacuna normativa relativa all'utilizzazione delle acque termali, nonché alle procedure di autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti, completando così la disciplina igienico-sanitaria delle acque contenuta nella l.r. 38/2004 , che già prevede quella delle acque minerali e di sorgente;
3. La complessità tecnica della materia impone di demandare alla fonte regolamentare la definizione dettagliata dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture, nonché delle relative procedure, come del resto già avviene per le acque minerali e di sorgente;
4. Per il motivo di cui al punto 3, occorre stabilire, con una disposizione transitoria, un termine di adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.