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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 6
Procedure di autocontrollo. Inserimento dell'articolo 47 quinquies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 quater della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 quinquies - Procedure di autocontrollo
1. Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo.
2. Il piano di autocontrollo deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a:
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili per coloro che usufruiscono delle cure termali, con particolare riferimento alla qualità microbiologica, fisica e chimica delle acque ed alla prevenzione delle infezioni da legionella;
b) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l’efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati ed applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo;
c) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo;
d) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c).
3. Qualora intervenga un cambiamento nelle prestazioni offerte dallo stabilimento termale, devono essere riesaminate le procedure ed apportate le necessarie modifiche.
4. Il piano di autocontrollo fa parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale.
5. Gli stabilimenti termali garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati e conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo di almeno ventiquattro mesi.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.