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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 4
Disposizioni specifiche per piscine termali. Inserimento dell'articolo 47 ter nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 bis della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 ter - Disposizioni specifiche per piscine termali
1. Al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento della risorsa idrotermale, nell’ottica
della sostenibilità ambientale dell’utilizzazione delle acque termali, è consentito il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve essere garantita un’immissione in vasca di acqua termale proveniente direttamente dalla captazione, cioè non trattata, nella misura di almeno il 2 per cento del volume della piscina ogni ora, considerando nelle ventiquattro ore solo l’orario di apertura dello stabilimento termale;
b) il trattamento dell’acqua termale deve avvenire esclusivamente con mezzi fisici con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 49; in ogni caso i trattamenti possono essere effettuati a condizione che non si verifichi una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
c) è fatto divieto di utilizzare sostanze chimiche ossidative per il trattamento delle acque termali utilizzate per finalità terapeutiche;
d) è consentito il riscaldamento o raffreddamento dell’acqua termale nell’ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche. Nel regolamento di cui all'articolo 49 sono specificati i criteri tecnici per l'individuazione dell'intervallo di variazione della temperatura ammissibile rispetto alla temperatura dell'acqua alla sorgente;
e) lo stabilimento termale deve prevedere adeguate misure per il controllo e la limitazione degli accessi in vasca nell’ambito del regolamento interno di cui all’articolo 15 del r.d. 1924/1919;
f) lo stabilimento termale deve prevedere nell’ambito del piano di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies, adeguate misure preventive, gestionali e correttive riguardanti il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque;
g) i valori dei parametri microbiologici delle acque termali trattate immesse in vasca devono essere conformi alla normativa vigente ed essere uguali a quelli delle acque termali emunte alle captazioni;
h) deve essere effettuato un periodico svuotamento della vasca con frequenza almeno mensile per eseguire adeguate operazioni di sanificazione e manutenzione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.