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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 3
Operazioni consentite. Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 38/2004
1. Dopo l’articolo 47 della l.r. 38/2004 è inserito, nel Capo III bis, il seguente:
"
Art. 47 bis - Operazioni consentite
1. L’utilizzazione delle acque termali deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione ai sensi dell’articolo 18, e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.
2. La sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, e dall’articolo 42, commi 1 e 3.
3. La captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all’acqua termale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, e microbiologica dell’acqua, e consentire una efficace e rapida sanificazione.
4. Le operazioni consentite sulle acque termali sono esclusivamente quelle previste dall’articolo 33.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.