Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74
Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016
Art. 1
Definizioni. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/2004
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è aggiunta la seguente:
"
c bis) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, che ha ottenuto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche di cui all'articolo 6, lettera t),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e all'
articolo 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e che sia collocato all’interno di uno stabilimento termale così come definito dall’
articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);
".



2. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 38/2004 è aggiunta la seguente:
"
c ter) balneoterapia in piscina termale: immersione in acqua termale contenuta in una piscina termale, effettuata con finalità terapeutiche o anche preventive e profilattiche di uno stato di malattia, ancorché in assenza di prescrizione medica.
".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.