Art. 9
Sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 77/2013
1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014) è sostituito dal seguente:
“
1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, degli enti locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per un totale di euro 4.000.000,00.
”.2. Il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
“
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014, e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.3. Dopo il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
“
4 bis. A partire dall'anno 2016 agli interventi di cui al presente articolo si provvede mediante gli strumenti di programmazione di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ) in attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS).
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.