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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 19
Gestione operativa dei servizi per l’impiego. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 82/2015
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
1 bis. Il personale a tempo determinato e indeterminato assegnato in comando alla Regione confluisce in apposita dotazione organica a carattere temporaneo.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
1 ter. In considerazione della transitorietà dell'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal
Sito esternod.lgs.150/2015
, alla copertura dei posti che si rendono vacanti si provvede esclusivamente tramite assunzioni a tempo determinato che non rilevano ai fini del rispetto dei limiti fissati per tale tipologia di rapporto di lavoro dalla normativa vigente.
”.
3. Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
4. Al personale in comando e in avvalimento compete, nei limiti consentiti dal rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante alla data del 31 dicembre 2015. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, è erogato dall’ente di appartenenza che a tale fine utilizza le risorse finanziarie vincolate anticipate annualmente dalla
Regione. All'esito della valutazione, da effettuare con le modalità previste al comma 4 quater, la Regione provvede a comunicare l'entità percentuale del premio di risultato spettante.
”.
4. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
4 quater. Al personale assegnato agli uffici comuni, sia in comando che in avvalimento, nonché al personale in comando agli uffici della direzione regionale competente, si applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal Capo III bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e dai relativi provvedimenti attuativi.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.