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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 59

Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 1
Fondazione Sistema Toscana. Sostituzione dell'articolo 44 della l.r. 21/2010
1. L’articolo 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente:
Art. 44 Fondazione Sistema Toscana
1. La Fondazione Sistema Toscana opera secondo le modalità dell’in house providing per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione:
a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell'informazione e della conoscenza;
b) promozione dell’integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;
c) promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;
d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità
e) la promozione e la valorizzazione dell’identità toscana.
2. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi “in house providing”.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 44 bis e 44 ter, ed è approvato secondo le procedure di cui all’
articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
(Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.