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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

CAPO V
Ambiente
Art. 34
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998
1. Il comma 3 dell’articolo 6 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è abrogato.
Art. 35
Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25 bis. Abrogazione dell’articolo 31 quater della l.r. 25/1998
1. L’articolo 31 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è abrogato.
Art. 36
Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette. Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 88/1998
1. L'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette
1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, all'articolo 70 e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente
stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) le funzioni di cui alla
Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna;
c) le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.
”.
Art. 37
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 64/2009
1. Al comma 5 ter dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) la parola: “
inferiore
” è sostituita dalla seguente: “
superiore
”.
Art. 38
Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) le parole: “
quale soggetto gestore del servizio idrico integrato
” sono sostituite dalle seguenti: “
il soggetto gestore del servizio idrico integrato
”.
Art. 39
Sanzioni. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 80/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) le parole: “
da euro 300,00 a euro 1.800,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 1.000,00 a euro 6.000,00
”.
Art. 40
Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016 in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue
1. Nel preambolo della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali) dopo il considerato 5 è inserito il seguente:
5 bis. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell’associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'
Sito esternoarticolo 107 del d.lgs. 152/2006
) un trattamento centralizzato almeno di tipo secondario, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e comunitarie relative agli scarichi oggetto della presente legge;
”.
Art. 41
Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2016
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 5/2016 le parole: “
di realizzazione o adeguamento degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane
” sono sostituite dalle seguenti: “f
inalizzati all’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.