Menù di navigazione

Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

CAPO IV
Sanità e coesione sociale
Art. 15
Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), dopo la lettera h) è inserita la seguente:
h bis) Il rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di cui all’
Sito esternoarticolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
”.
Art. 16
Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza), le parole: “
dalla
legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72
(Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) e dalla
legge regionale 14 aprile 1999, n. 22
(Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla
legge regionale 26 luglio 2002 n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
”.
Art. 17
Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2000
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 31/2000 le parole: “
di cui all'
art. 64, della l.r. n. 72/1997 ” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 40 della l.r. 41/2005 ”.
Art. 18
Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000
1. L’articolo 3 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse attraverso la stipula di accordi di collaborazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all’
articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. n. 20/2008
). I medesimi atti determinano ed individuano, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le relative risorse, nonché le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
”.
Art. 19
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 29/2004
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) è inserito il seguente:
3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il nulla osta è richiesto d’ufficio dal comune che ha autorizzato la cremazione.
”.
Art. 20
Accesso alle prestazioni. Modifiche all'articolo 75 della l.r. 40/2005
Art. 21
Medicine complementari. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2007
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), dopo la parola: “
omeopatia
” sono inserite le seguenti: “
, articolata nelle tre sotto-discipline dell’omeopatia, dell’omotossicologia e dell’antroposofia
”.
Art. 22
Commissione per la formazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole: “
direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà
” sono sostituite dalle seguenti: “
direzione regionale competente in materia sanitaria
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) il direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente della direzione di cui alla lettera a), responsabile del settore competente in materia di formazione;
c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;
d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari, designato dal direttore generale dell’azienda sanitaria cui il centro afferisce;
e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'articolo 2;
f) un rappresentante di ciascuna delle università toscane previa intesa con l'Università interessata;
g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;
h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;
i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina
generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.
”.
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole “
direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà
” sono sostituite dalle seguenti: “
direzione regionale competente in materia sanitaria
”.
Art. 23
Compiti della commissione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 le parole: “
, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 è inserito il seguente:
1 bis. E’ fatta salva la validità dei master di durata biennale e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Accordo ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, dei medici veterinari e dei farmacisti).
”.
Art. 24
Formazione. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2007 , le parole: “
dell'ordine professionale competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli ordini professionali di cui all’articolo 3, comma 1, competenti per territorio,
”.
Art. 25
Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) le parole: “
o presso apposite strutture adibite al commiato
” sono soppresse.
Art. 26
Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 le parole: “
all’obitorio,
” sono soppresse.
Art. 27
Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 66/2008
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) le parole: “
conferenza zonale dei sindaci
” sono sostituite dalle seguenti: “
Conferenza zonale integrata di cui all’
articolo 12 bis della l.r. 40/2005
2. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 66/2008 le parole: “
conferenza zonale dei sindaci
” sono sostituite dalle seguenti: “
Conferenza integrata dei sindaci
” e le parole: “
in accordo con l'azienda unità sanitaria locale
” sono soppresse.
Art. 28
Modalità di compartecipazione al costo della prestazione. Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 66/2008
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 66/2008 le parole: “
gli enti competenti
” sono sostituite dalle seguenti: “
i soggetti gestori
”.
Art. 29
Controllo sui requisiti. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 51/2009
1. All’inizio del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), sono inserite le seguenti parole: “
Il comune dispone, con periodicità
biennale rispetto all'ultima verifica effettuata, il controllo sul mantenimento dei requisiti da parte di tutte le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti già autorizzate.
" .
Art. 30
Accreditamento dei servizi. Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 82/2009
Art. 31
Sostituzione del termine “Conferenza regionale delle società della salute” nelle leggi regionali 40/2005, 41/2005 e 66/2008
1. In tutti gli articoli delle leggi regionali 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e 66/2008 in cui ricorrano, le parole “
conferenza regionale delle società della salute
” sono sostituite dalle seguenti: “
Conferenza regionale dei sindaci
”.
Art. 32
Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 20 e 72 della l.r. 84/2015
1. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 ) le parole: “
ospedaliere e territoriali
” sono sostituite dalla seguente: “
territoriali
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 72 della l.r. 84/2015 è inserito, all’inizio, il seguente alinea: “Il comma 4 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 4. ”.
Art. 33
Rapporti di lavoro. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 84/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 86 della l.r. 84/2015 le parole: "
e comprensivi degli eventuali residui degli stessi
" sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.