Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016
CAPO IV
Sanità e coesione sociale
Art. 15
Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), dopo la lettera h) è inserita la seguente:
“
articolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
h bis) Il rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di cui all’

(Attuazione della direttiva 2001/83/CE) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
”.Art. 16
Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza), le parole: “ ”.
dalla
legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) e dalla
legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla
legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Art. 17
Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2000
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 31/2000 , le parole: “
ai sensi della
legge regionale n. 72/1997 e
della legge regionale n. 22/1999 ” sono soppresse.2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 31/2000 le parole: “
di cui all'
art. 64, della l.r. n. 72/1997 ” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 40 della l.r. 41/2005 ”.Art. 18
Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000
1. L’articolo 3 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 3 - Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse attraverso la stipula di accordi di collaborazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all’
articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. n. 20/2008 ). I medesimi atti determinano ed individuano, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le relative risorse, nonché le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
”.Art. 19
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 29/2004
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) è inserito il seguente:
“
3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il nulla osta è richiesto d’ufficio dal comune che ha autorizzato la cremazione.
”.Art. 20
Accesso alle prestazioni. Modifiche all'articolo 75 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 bis dell'articolo 75 della l.r. 40/2005 è abrogato.
Art. 21
Medicine complementari. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2007
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), dopo la parola: “
omeopatia
” sono inserite le seguenti: “, articolata nelle tre sotto-discipline dell’omeopatia, dell’omotossicologia e dell’antroposofia
”.Art. 22
Commissione per la formazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà
direzione regionale competente in materia sanitaria
”.2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:
“
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) il direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente della direzione di cui alla lettera a), responsabile del settore competente in materia di formazione;
c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;
d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari, designato dal direttore generale dell’azienda sanitaria cui il centro afferisce;
e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'articolo 2;
f) un rappresentante di ciascuna delle università toscane previa intesa con l'Università interessata;
g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;
h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;
i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina
generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole “
direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà
” sono sostituite dalle seguenti: “ direzione regionale competente in materia sanitaria
”. Art. 23
Compiti della commissione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 le parole: “
articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell'

(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)
” sono soppresse.2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 è inserito il seguente:
“
articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
1 bis. E’ fatta salva la validità dei master di durata biennale e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Accordo ai sensi dell’

, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, dei medici veterinari e dei farmacisti).
”.Art. 24
Formazione. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2007 , le parole: “
dell'ordine professionale competente
” sono sostituite dalle seguenti: “ degli ordini professionali di cui all’articolo 3, comma 1, competenti per territorio,
”.Art. 25
Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) le parole: “
o presso apposite strutture adibite al commiato
” sono soppresse.Art. 26
Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007
Art. 27
Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 66/2008
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) le parole: “
conferenza zonale dei sindaci
” sono sostituite dalle seguenti: “ Conferenza zonale integrata di cui all’
articolo 12 bis della l.r. 40/2005 ” 2. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 66/2008 le parole: “
conferenza zonale dei sindaci
” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza integrata dei sindaci
” e le parole: “in accordo con l'azienda unità sanitaria locale
” sono soppresse.Art. 28
Modalità di compartecipazione al costo della prestazione. Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 66/2008
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 66/2008 le parole: “
gli enti competenti
” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti gestori
”.Art. 29
Controllo sui requisiti. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 51/2009
1. All’inizio del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), sono inserite le seguenti parole: “
Il comune dispone, con periodicità
biennale rispetto all'ultima verifica effettuata, il controllo sul mantenimento dei requisiti da parte di tutte le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti già autorizzate.
" .Art. 30
Accreditamento dei servizi. Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 82/2009
1. Il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 82/2009 è abrogato.
Art. 31
Sostituzione del termine “Conferenza regionale delle società della salute” nelle leggi regionali 40/2005, 41/2005 e 66/2008
1. In tutti gli articoli delle leggi regionali 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e 66/2008 in cui ricorrano, le parole “
conferenza regionale delle società della salute
” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza regionale dei sindaci
”.Art. 32
Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 20 e 72 della l.r. 84/2015
1. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 ) le parole: “
ospedaliere e territoriali
” sono sostituite dalla seguente: “territoriali
”.2. Al comma 5 dell’articolo 72 della l.r. 84/2015 è inserito, all’inizio, il seguente alinea: “Il comma 4 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 4. ”.
Art. 33
Rapporti di lavoro. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 84/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 86 della l.r. 84/2015 le parole: "
e comprensivi degli eventuali residui degli stessi
" sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.