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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

CAPO II
Organizzazione e personale
Art. 8
Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2004
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) le parole: “
Il piano viene approvato come parte del programma
” sono sostituite dalle seguenti: “Il Piano è elaborato in coerenza con il programma ”.
Art. 9
Correzione di errore materiale. Modifiche all’ articolo 9 della l.r. 23/2007
1. Al comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) la parola: “
in equivoco
” è sostituita dalla seguente: “
inequivoco
”.
Art. 10
Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 40/2009
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente:
a) dal Direttore generale per i procedimenti di competenza dei direttori o dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'
articolo 4 bis, comma 3, lettera m), della l.r. 1/2009
;
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 40/2009 le parole: “coordinatore di area ” sono sostituite dalla seguente: “
direttore
” e le parole: “
di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i)
”.
Art. 11
Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 65/2010
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), dopo le parole: “
nell'anno 2009
” sono inserite le seguenti: “
, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal medesimo articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo,
Sito esternodel d.l. 78/2010
”.
Art. 12
Trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 22/2016
1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) è soppresso.
Art. 13
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2016

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.