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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

CAPO I
Programmazione e bilancio
Art. 1
Correzione norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 16/1999
1. L'articolo 26 bis della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:
Art. 26 bis - Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale
. ”.
Art. 2
Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo la parola: “regionale ” sono inserite le seguenti: “
o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
Sito esternodella legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)
”.
c) i veicoli di proprietà di persone disabili, di cui all'articolo 5, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori ai sensi ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
Sito esternodella l. 99/2009 ; ”.
Art. 3
Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 6 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
legge regionale 26 aprile 1993, n. 28
(Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
Sito esternodella l. 99/2009 . ”.
Art. 4
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
Sito esternodella l. 99/2009
, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al servizio di protezione civile, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue.
”.
Art. 5
Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
(Legge forestale della Toscana)
” sono inserite le seguenti: “
utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2 bis e 3,
Sito esternodella l. 99/2009 , ”.
Art. 6
Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2015
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) è sostituito dal seguente:
2. La legge di bilancio provvede alla determinazione dell’importo del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento distinto tra parte corrente e in conto capitale, a cui il Consiglio regionale può attingere fino a concorrenza della somma disponibile.
”.
Art. 7
Parere dei revisori dei conti della Regione. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 83/2015
1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018) è inserito il seguente:
Art. 8 bis - Parere dei revisori dei conti della Regione
1. Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, ai sensi dell’
articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40
(Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.