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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 23
Compiti della commissione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 le parole: “
, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 è inserito il seguente:
1 bis. E’ fatta salva la validità dei master di durata biennale e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Accordo ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, dei medici veterinari e dei farmacisti).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.