Menù di navigazione

Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 18
Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000
1. L’articolo 3 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse attraverso la stipula di accordi di collaborazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all’
articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. n. 20/2008
). I medesimi atti determinano ed individuano, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le relative risorse, nonché le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.