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Legge regionale 2 agosto 2016, n. 50

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 6
Mantenimento dei requisiti. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 51/2009
1. L'articolo 7 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 7
Mantenimento dei requisiti
1. Le strutture sanitarie autorizzate inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l’autorizzazione, dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 3.
2. I c
omuni possono sempre disporre visite di verifica mirate o altre attività di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.