Legge regionale 2 agosto 2016, n. 50
Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016
Art. 24
Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 51/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 la parola: “
generale
”, ripetuta due volte, è soppressa.2. Al comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 le parole: “
un’indennità di carica ed
” sono soppresse e la parola: “dipendenti
” è sostituita dalla seguente: “dirigenti
”.3. Il comma 3 bis dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è abrogato.
4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 le parole: “
organizzative funzionali
” sono sostituite dalle seguenti: “sanitarie pubbliche e private
”.5. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 le parole: “
organizzative funzionali
” sono sostituite dalle seguenti: “ sanitarie pubbliche e private
”.6. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 le parole: “
organizzative delle aziende sanitarie
” sono sostituite dalle seguenti: “sanitarie pubbliche e private
”.7. Al comma 8 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 la parola: “
generale
”, ripetuta due volte, è soppressa e le parole: “, su indicazione del Consiglio sanitario regionale
” sono soppresse.8. Al comma 8 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 la parola: “
dipendenti
” è sostituita dalla seguente: “dirigenti
”.9. Il comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
“
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza di cui al comma 8 determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.