Legge regionale 29 luglio 2016, n. 45
Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 29 luglio 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), n), o), dello Statuto;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 205, comma 3;
Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 );
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Considerato quanto segue:
1. L’esigenza di dettare nuove aliquote per la determinazione del tributo speciale di cui all’articolo 3 della l. 549/1995 per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, al fine di disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica di tali rifiuti;
2. È necessario garantire l’entrata in vigore della legge entro il 31 luglio 2016, al fine di rendere applicabili le nuove aliquote dal 1° gennaio 2017 ai sensi della l. 549/1995 ;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.