Menù di navigazione

Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell’Sito esternoarticolo 6 della Legge 30 novembre 1998 n. 419 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e prevenzione oncologica “CSPO”);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2016;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 24 febbraio 2016;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire la tempestiva conclusione del procedimento di nomina dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, nell'ipotesi in cui il Consiglio regionale non dovesse provvedere all'individuazione del componente del collegio entro i termini di scadenza dell'organo, vi provvede il Presidente della Giunta regionale;


2. Si introducono alcune modifiche alla disciplina regionale in materia di contabilità delle aziende sanitarie al fine di adeguare la stessa alla normativa nazionale sopravvenuta ed, in particolare, al Sito esternod.lgs. 118/2011 ;


3. Si abrogano alcune norme transitorie della l.r. 40/2005 che hanno esaurito oramai i loro effetti;


4. Si introducono alcune modifiche alla l.r. 3/2008 al fine di chiarire il trattamento contributivo del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO);


5. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge.


Approva la presente legge


CAPO I
Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale. Modifiche al capo I del titolo III della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 1
Direttore per la programmazione di area vasta. Modifiche all’articolo 9 bis della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:
6 bis. La nomina a direttore per la programmazione di area vasta dei dipendenti della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto di lavoro. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
”.
2. Al comma 8 dell’articolo 9 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
di un ente da essa dipendente
” sono sostituite dalle seguenti: “
di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale
”.
CAPO II
Gli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata. Modifiche al capo III del titolo III della l.r. 40/2005
Art. 2
Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario. Modifiche all'articolo 20 ter della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 20 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. I registri di patologia di cui al comma 1 sono istituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
”.
CAPO III
Funzioni gestionali. Modifiche al capo II del titolo IV della l.r. 40/2005
Art. 3
Funzioni e competenze del direttore generale. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 40/2005
b bis) la proposta al prefetto, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dell’elenco dei nominativi per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
”.
Art. 4
Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005
1. Il secondo periodo del comma 7 bis dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 è soppresso.
Art. 5
Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e direttore delle zone distretto. Modifiche all'articolo 40 bis della l.r. 40/2005
1. La rubrica dell’articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “
Elenchi degli
aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e direttore delle zone distretto.
”.
2. Il comma 6 dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all’elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1.
”.
Art. 6
Collegio sindacale. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 bis dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
aziende unità sanitarie locali
” sono inserite le seguenti: “
e delle aziende ospedaliero – universitarie
” e dopo le parole: “
del decreto delegato,
” sono inserite le seguenti: “
e dell’
Sito esternoarticolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999 ”.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
1 ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.
”.
CAPO IV
Funzioni consultive del governo clinico. Modifiche al capo III del titolo IV della l.r. 40/2005
Art. 7
Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 40/2005
1. Il comma 6 dell’articolo 44 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati.
”.
Art. 8
Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero – universitarie. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 40/2005
1. Il comma 10 dell’articolo 45 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
10. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati.
”.
CAPO V
Articolazione organizzativa funzionale. Modifiche al capo III del titolo V della l.r. 40/2005
Art. 9
Direttore di zona. Modifiche all'articolo 64.1 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 64.1 della l.r. 40/2005 le parole: “
a seguito di avviso pubblico
” sono soppresse e dopo le parole: “
all'articolo 64-bis
” sono aggiunte le seguenti “
ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis
”.
Art. 10
Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all’articolo 64 bis della l.r. 40/2005
d bis) uno specialista ambulatoriale interno con incarico da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale.
”.
CAPO VI
Società della salute. Modifiche al capo III bis del titolo V della l.r. 40/2005
Art. 11
Direttore. Modifiche all'articolo 71 novies della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 le parole: “
a seguito di avviso pubblico,
” sono soppresse e dopo le parole: “
all'articolo 64 bis
” sono aggiunte le seguenti “
ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis
”.
CAPO VII
Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale. Modifiche al capo IV del titolo VII della l.r. 40/2005
Art. 12
Competenze e attribuzioni. Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005
1. Nell’alinea del comma 1 bis dell’articolo 101 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
L’ESTAR garantisce”
sono inserite le seguenti:
“sulla base degli indirizzi regionali
”.
a) la coerenza della programmazione delle proprie attività con la programmazione regionale, di area vasta, delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
”.
3. Alla lettera e) del comma 1 bis dell’articolo 101 della l.r. 40/2005 dopo la parola: “
organizzativi
” sono inserite le seguenti: “
dell’ente
”.
f) la partecipazione ai lavori della commissione di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies.
”.
Art. 13
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 101 bis della l.r. 40/2005
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 101 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
il comitato di area vasta ed il collegio di direzione di area vasta assumono
” sono sostituite dalle seguenti: “
il comitato operativo di cui all’articolo 9 ter, comma 4 assume
” e le parole: “
; qualora il collegio di direzione di area vasta non sia costituito, le funzioni ad esso attribuite sono svolte, a rotazione, dai collegi di direzione delle aziende sanitarie di area vasta.
” sono soppresse.
Art. 14
Direttore generale. Modifiche all’articolo 103 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 103 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3.1. L’incarico ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
”.
2. Dopo il comma 3.1 dell’articolo 103 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3.2. Al rapporto di servizio del direttore generale dell’ESTAR si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 7 ter.
”.
Art. 15
Direttore amministrativo. Modifiche all’articolo 106 della l.r. 40/2005
1. Nel comma 2 dell’articolo 106 della l.r. 40/2005 le parole: “
articolo 40, commi 7, 10, 11 e 12
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 40, commi 10, 11 e 12
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 106 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 bis. Al direttore amministrativo dell’ESTAR si applica la disposizione di cui all’articolo 103, comma 5.
”.
Art. 16
Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo. Sostituzione dell’articolo 106 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 106 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 106 bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo
1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta
regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.
2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.
3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo hanno carattere di esclusività, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ESTAR.
4. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ESTAR, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ESTAR, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
5. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ESTAR il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ESTAR provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.
”.
Art. 17
Finanziamento. Modifiche all’articolo 109 della l.r. 40/2005
1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 109 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
articolo 101
” sono aggiunte le seguenti: “
e non previste nella programmazione degli investimenti di cui al comma 2;
”.
2. Nel comma 2 dell’articolo 109 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
dall’ESTAR
” sono aggiunte le seguenti: “
, previo parere della commissione di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies, e relativi sia alle spese correnti sia agli investimenti per i progetti previsti nel programma di cui al presente comma.
”.
CAPO VIII
Patrimonio. Modifiche al capo I del titolo VIII della l.r. 40/2005
Art. 18
Aziende sanitarie. Piani degli investimenti. Modifiche all’articolo 119 bis della l.r. 40/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 119 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
secondo modalità e parametri che sono definiti dall’atto di indirizzo di cui al comma 4
” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 119 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
3. Le attività di valutazione sono attribuite alla Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari di cui all'articolo 10, comma 4 quinquies, che esprime parere obbligatorio vincolante ai fini all'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie.
”.
CAPO IX
Contabilità. Modifiche al capo II del titolo VIII della l.r. 40/2005
Art. 19
Gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Inserimento dell’articolo 119 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 119 bis nel capo II del titolo VII, della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 119 ter - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione
1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituita la gestione sanitaria accentrata (GSA), per la gestione diretta presso la Regione di una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 22, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42
).
2. Il dirigente responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione è individuato con deliberazione della Giunta Regionale.
3. Le funzioni di terzo certificatore, di cui alla
Sito esternolettera d) del comma 3 dell’articolo 22 del d.lgs.118/2011
, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale ad un dirigente regionale dotato di idonea professionalità ed esperienza, esterno alla direzione di cui al comma 1, oppure, come consentito dalla
legge regionale 23 luglio 2012 n. 40
(Disciplina del Collegio dei Revisori della Regione Toscana), al collegio dei revisori della Regione Toscana.
”.
Art. 20
Bilancio preventivo economico annuale. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 40/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
3. Il bilancio preventivo economico annuale è composto:
a) dal conto economico preventivo redatto secondo lo schema previsto dalla normativa statale vigente in materia;
b) da un piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dalla normativa statale vigente in materia.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:
a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello CE) previsto a livello nazionale;
b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;
c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 120;
d) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali, di area vasta e regionali; per la gestione sanitaria accentrata
presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima;
e) dalla relazione del collegio sindacale.
”.
5. Nel comma 7 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 la parola: “
3
” è sostituita dalla seguente: “
4
”.
Art. 21
Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali. Sostituzione dell’articolo 121 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 121 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 121 bis - Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali
1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del sistema sanitario regionale, la
Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dalle aziende e dagli altri enti del servizio sanitario regionale tramite il sistema informativo regionale, il monitoraggio sull'andamento delle gestioni aziendali nel corso dell'esercizio e sul rispetto del limite di cui all'articolo 121, comma 7.
2. Qualora si rilevino andamenti economici non in linea con gli andamenti programmati o scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi economici assegnati, i direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale devono concordare con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute azioni correttive in grado di ricondurre all’equilibrio economico.
”.
Art. 22
Bilancio di esercizio. Modifiche all’articolo 122 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 le parole: “
al periodo
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’anno solare
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché le ulteriori norme statali vigenti.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 bis. La nota integrativa contiene in particolare i modelli conto economico (CE ) e stato patrimoniale (SP), di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. L'eventuale risultato positivo di esercizio è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva, ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.
”.
5. Nel comma 5 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 le parole: “
, nonché da allegati illustrativi della gestione finanziaria
” sono sostituite dalle seguenti: “
Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima.
”.
6. Nel comma 6 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
del direttore generale
” sono inserite le seguenti: “
deve contenere anche il modello di rilevazione dei livelli di assistenza (LA) di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004, ed
”.
Art. 23
Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale. Inserimento dell’articolo 123 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 123 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 123 bis - Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale
1. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta regionale, che lo comunica al Consiglio regionale, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale, redatti ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 32 del d.lgs.118/2011
.
2. L'area di consolidamento comprende:
a) le Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est;
b) le Aziende Ospedaliero-universitarie Careggi, Meyer, Pisana e Senese;
c) la gestione sanitaria accentrata preso la Regione, al cui interno sono consolidati anche gli altri
enti del servizio sanitario regionale.
”.
Art. 24
Libri obbligatori. Modifiche all’articolo 124 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 124 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
1 bis. Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, i libri contabili obbligatori sono solo quelli di cui al comma 1, lettere a) e b).
”.
Art. 25
Contabilità generale. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 40/2005
Art. 26
Sistema budgetario. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 40/2005
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 126 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “
e nel rispetto dei percorsi socio-sanitari condivisi.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 126 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. Con specifico regolamento l'azienda sanitaria disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive:
a) definizione delle linee di indirizzo aziendali, annualmente, da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale e di area vasta;
b) elaborazione del programma annuale delle attività, attraverso una analisi integrata tra direttori di zona-distretto, direttori di presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento;
c) negoziazione tra responsabili dei dipartimenti e direzione aziendale per definire budget dipartimentali con riferimento al personale e ai beni di consumo sanitari;
d) negoziazione tra direzione aziendale, direttori dei presidi ospedalieri e direttori di zona distretto per la definizione dello scorrimento annuale del piano degli investimenti e di quello dei posti letto;
e) negoziazione tra responsabili di dipartimento, direttori di presidio e direttori di zona-distretto per articolare i budget dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto e per definire il grado di utilizzo delle risorse del presidio o del distretto da parte delle strutture dipartimentali in funzione della quantità e tipologia della casistica da trattare;
f) validazione del budget aziendale attraverso la ricomposizione del quadro delle negoziazioni.
”.
CAPO X
Norme transitorie e finali. Modifiche al titolo IX della l.r. 40/2005
Art. 27
Aziende ospedaliero-universitarie. Abrogazione dell’articolo 138 della l.r. 40/2005
Art. 28
Commissione regionale di bioetica. Abrogazione dell’articolo 140 della l.r. 40/2005
Art. 29
Disposizioni diverse. Modifiche all’articolo 142 della l.r. 40/2005
Art. 30
Norme transitorie. Modifiche all’articolo 142 bis della l.r. 40/2005
1. I commi da 1 a 11 dell’articolo 142 bis della l.r. 40/2005 sono abrogati.
Art. 31
ESTAR. Disposizioni transitorie. Abrogazione dell’articolo 142 quater della l.r. 40/2005
Art. 32
ESTAV. Disposizioni transitorie. Abrogazione dell’articolo 142 quinquies della l.r. 40/2005
Art. 33
Disposizioni transitorie personale ESTAV. Abrogazione dell’articolo 142 sexies della l.r. 40/2005
Art. 34
ESTAR. Disposizioni di prima applicazione. Abrogazione dell’articolo 142 septies della l.r. 40/2005
Art. 35
Sostituzione dell’allegato A della l.r. 40/2005
1. L’allegato A della l.r. 40/2005 è sostituito dall’allegato A della presente legge.
CAPO XI
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e prevenzione oncologica “CSPO”).
Art. 36
Abrogato.
Art. 37
Abrogato.
Art. 38
Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 3/2008 (1)

Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74, art. 23.

Abrogato.
Art. 39
Regolamento di organizzazione e funzionamento. Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 3/2008 (1)

Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74, art. 23.

Abrogato.

Allegati:


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.