Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44
Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il


Visto il


Visto il



Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e prevenzione oncologica “CSPO”);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2016;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 24 febbraio 2016;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire la tempestiva conclusione del procedimento di nomina dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, nell'ipotesi in cui il Consiglio regionale non dovesse provvedere all'individuazione del componente del collegio entro i termini di scadenza dell'organo, vi provvede il Presidente della Giunta regionale;
2. Si introducono alcune modifiche alla disciplina regionale in materia di contabilità delle aziende sanitarie al fine di adeguare la stessa alla normativa nazionale sopravvenuta ed, in particolare, al

3. Si abrogano alcune norme transitorie della l.r. 40/2005 che hanno esaurito oramai i loro effetti;
4. Si introducono alcune modifiche alla l.r. 3/2008 al fine di chiarire il trattamento contributivo del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO);
5. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.