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Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016

CAPO VIII
Patrimonio. Modifiche al capo I del titolo VIII della l.r. 40/2005
Art. 18
Aziende sanitarie. Piani degli investimenti. Modifiche all’articolo 119 bis della l.r. 40/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 119 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
secondo modalità e parametri che sono definiti dall’atto di indirizzo di cui al comma 4
” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 119 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
3. Le attività di valutazione sono attribuite alla Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari di cui all'articolo 10, comma 4 quinquies, che esprime parere obbligatorio vincolante ai fini all'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.