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Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016

CAPO VII
Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale. Modifiche al capo IV del titolo VII della l.r. 40/2005
Art. 12
Competenze e attribuzioni. Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005
1. Nell’alinea del comma 1 bis dell’articolo 101 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
L’ESTAR garantisce”
sono inserite le seguenti:
“sulla base degli indirizzi regionali
”.
a) la coerenza della programmazione delle proprie attività con la programmazione regionale, di area vasta, delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
”.
3. Alla lettera e) del comma 1 bis dell’articolo 101 della l.r. 40/2005 dopo la parola: “
organizzativi
” sono inserite le seguenti: “
dell’ente
”.
f) la partecipazione ai lavori della commissione di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies.
”.
Art. 13
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 101 bis della l.r. 40/2005
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 101 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
il comitato di area vasta ed il collegio di direzione di area vasta assumono
” sono sostituite dalle seguenti: “
il comitato operativo di cui all’articolo 9 ter, comma 4 assume
” e le parole: “
; qualora il collegio di direzione di area vasta non sia costituito, le funzioni ad esso attribuite sono svolte, a rotazione, dai collegi di direzione delle aziende sanitarie di area vasta.
” sono soppresse.
Art. 14
Direttore generale. Modifiche all’articolo 103 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 103 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3.1. L’incarico ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
”.
2. Dopo il comma 3.1 dell’articolo 103 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3.2. Al rapporto di servizio del direttore generale dell’ESTAR si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 7 ter.
”.
Art. 15
Direttore amministrativo. Modifiche all’articolo 106 della l.r. 40/2005
1. Nel comma 2 dell’articolo 106 della l.r. 40/2005 le parole: “
articolo 40, commi 7, 10, 11 e 12
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 40, commi 10, 11 e 12
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 106 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 bis. Al direttore amministrativo dell’ESTAR si applica la disposizione di cui all’articolo 103, comma 5.
”.
Art. 16
Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo. Sostituzione dell’articolo 106 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 106 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 106 bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo
1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta
regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.
2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.
3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo hanno carattere di esclusività, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ESTAR.
4. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ESTAR, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ESTAR, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
5. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ESTAR il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ESTAR provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.
”.
Art. 17
Finanziamento. Modifiche all’articolo 109 della l.r. 40/2005
1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 109 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
articolo 101
” sono aggiunte le seguenti: “
e non previste nella programmazione degli investimenti di cui al comma 2;
”.
2. Nel comma 2 dell’articolo 109 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
dall’ESTAR
” sono aggiunte le seguenti: “
, previo parere della commissione di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies, e relativi sia alle spese correnti sia agli investimenti per i progetti previsti nel programma di cui al presente comma.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.