Legge regionale 14 luglio 2016, n. 44
Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 luglio 2016
Art. 6
Collegio sindacale. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 bis dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
aziende unità sanitarie locali
” sono inserite le seguenti: “e delle aziende ospedaliero – universitarie
” e dopo le parole: “del decreto delegato,
” sono inserite le seguenti: “e dell’
articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999 ”.2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
“
1 ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.