Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43
Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016
Art. 9
Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
di cui all'articolo 64, comma 6
” sono inserite le seguenti: “e comma 8
”.2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;
”.3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti;
”.4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
piani di settore regionali
” sono inserite le seguenti: “, provinciali o della città metropolitana,
”.5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 , è aggiunta la seguente:
“
e bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;
”.6. Dopo la lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 , è aggiunta la seguente:
“
e ter) interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'articolo 64, comma 8.
”.7. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
3 bis. Il comune richiede la convocazione della conferenza contestualmente all'atto di avvio di cui all'articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso.
”.8. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 le parole: “
La conferenza di copianificazione è convocata dalla Regione entro trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione che intende proporre le previsioni.
”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione che intende proporre le previsioni, la Regione convoca la conferenza di copianificazione, la cui prima seduta è svolta entro sessanta giorni da tale richiesta.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.