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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 83
Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Inserimento dell'articolo 235 bis nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 235 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
Art. 235 bis - Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni
1. In caso di fusione, i comuni possono prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, contenute nei propri regolamenti urbanistici, per un periodo massimo di tre anni che decorrono dall'avvenuta fusione.
2. La proroga è disposta dal comune fuso, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale degli strumenti medesimi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.