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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 74
Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 191 della l.r. 65/2014
1. Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 191 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
nuova costruzione
”, sono inserite le seguenti: “
anche ai sensi di quanto disposto dall'
Sito esternoarticolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001
;
”.
2. Il comma 12 dell'articolo 191 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
12. Nell’ambito dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, dei progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 62,
comma 4, di importo inferiore alla soglia di cui all’
Sito esternoarticolo 35 del d.lgs. 50/2016
, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è effettuata direttamente dal titolare del permesso di costruire.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.