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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 7
Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014
1. Nella rubrica dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 , le parole “
dei comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali
” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 le parole “
non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali
” sono soppresse.
b bis ) la stipula di una convenzione di cui agli articoli 20 e 21
della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali) con un'unione di comuni di cui non fanno parte.
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. L’esercizio associato è svolto tra comuni contermini rientranti nel medesimo ambito sovracomunale di cui all’articolo 28, salvo quanto previsto dall'articolo 24.
”.
5. Il comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
7. In caso di convenzione, l'organo competente, individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell’
articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. 68/2011
, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. In caso di esercizio associato della funzione urbanistico edilizia mediante previsione statutaria dell'unione di comuni, l’organo competente individuato dallo statuto dell’unione o, in mancanza di tale individuazione, la giunta dell’unione, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.
”.
6. Al comma 8 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 le parole “
e sono istruite dall'ufficio unico di piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
che provvede all'istruttoria.
”.
7. Il comma 10 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell’ente responsabile della gestione associata, dell’avviso dell’avvenuta approvazione da parte dei comuni associati ai sensi del comma 2 oppure dell'organo competente dell'unione nel caso di cui al comma 13 bis.
”.
8. Al comma 13 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
del presente articolo
” sono inserite le seguenti: “
, fermo restando quanto previsto all'articolo 32 bis.
”.
9. Dopo il comma 13 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
13 bis. Lo statuto dell’unione di comuni può stabilire che all’unione sono altresì attribuite le competenze per l’adozione e l’approvazione del piano strutturale intercomunale; in tal caso, lo statuto prevede termini e modalità per la richiesta di pareri ai singoli comuni. L’approvazione degli atti da parte del competente organo dell'unione è deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto, che prevede il voto favorevole anche dei sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 11 si intendono riferite all’unione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.