Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43
Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016
Art. 53
Tipologia degli atti. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014 , la parola “
dal
” è sostituita dalla seguente: “tramite
”.2. Al comma 3 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014 , le parole: “
Il termine di ultimazione di cui all'articolo 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
” sono sostituite dalle seguenti: “Il termine di ultimazione di cui all'articolo 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine, il permesso decade per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla sua scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
”.3. Al comma 3 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
tecnico costruttive,
” sono inserite le seguenti: “o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori,
”.4. Al comma 7 dell’articolo 133 della l.r. 65/2014 , le parole “
dell’immobile
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’unità immobiliare
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.