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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 50
Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 126 della l.r. 65/2014
1. Il comma 5 dell'articolo 126 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
5. Ferme restando le valutazioni ambientali e di compatibilità paesaggistica, ove previste dalla normativa di riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una di esse, qualora siano presentate più proposte, il comune approva il piano di intervento, unitamente al relativo schema di convenzione, motivando in ordine all’accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento. L'approvazione costituisce integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio. Nello stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra la scheda di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), ed i contenuti del piano di intervento. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.