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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 39
Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/2014
1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
di cui al d.m. 1444/1968
” sono inserite le seguenti: “
e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della
legge regionale 6 giugno 2012, n.27
(Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);
”.
2. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
articolo 102,
” sono inserite le seguenti: “
il piano comunale di protezione civile di cui all'articolo 104, comma 4,
”.
3. Al comma 8 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
nuovi insediamenti
” sono inserite le seguenti: “
e delle nuove funzioni
”.
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:
8 bis. Gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g), e di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e), qualora finalizzati al rialzamento del sottotetto o alla realizzazione di servizi igienici, se carenti, non incidono sul dimensionamento del piano, purché non configurino nuovi organismi edilizi.
”.
5. Al comma 11 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014 , la parola “
temine
” è sostituita dalla seguente: “
termine
”.
6. Il comma 13 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11 o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia le previsioni contenute nei piani attuativi già adottati a tale scadenza, relativi ai programmi aziendali di cui all'articolo 74, a condizione che non prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.