Menù di navigazione

Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 37
Piano strutturale. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 65/2014
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 92 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “
nuove funzioni
” sono inserite le seguenti: “
collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all’articolo 130,
” e dopo le parole: “
articolate per UTOE
” sono inserite le seguenti: “
e per categorie funzionali;
”.
2. Il comma 6 dell'articolo 92 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano strutturale, fino all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano strutturale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.