Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43
Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016
Art. 29
Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola. Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 65/2014
1. L'articolo 75 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 75 - Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola
1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all’interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, di altre normative di settore, nonché dei regolamenti edilizi vigenti. Laddove non si renda necessaria la realizzazione di opere edilizie, l’imprenditore agricolo trasmette, preventivamente all’utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del comune attestante il rispetto delle normative igienico sanitarie, di settore e dei regolamenti edilizi vigenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
2. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 1 nella misura pari ad almeno il 10 per cento delle comunicazioni presentate.
3. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all’interno del fondo.
4. L’utilizzo degli immobili di cui al comma 1, per usi connessi all’attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
5. L’utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all’attività agricola non determina il mutamento della destinazione d’uso industriale o commerciale degli immobili stessi.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.