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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 24
Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/2014
1. Al comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014 , le parole “
strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica
” sono sostituite dalle seguenti: “
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
4 bis. I manufatti, realizzati ai sensi del comma 3, non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati.
”.
3. Al comma 6 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014 , le parole: “
le disposizioni di cui all'articolo 196
” sono sostituite dalle seguenti: “
le disposizioni di cui al titolo VII, capo II.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.