Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43
Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016
Art. 40
Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della l.r. 65/2014
1. Nella rubrica dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 , prima della parola “
mutamenti
” sono inserite le seguenti: “Categorie funzionali e
”.2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 le parole “
destinazioni d'uso
” sono sostituite dalle seguenti: “categorie funzionali
”.3. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 , le parole: “
territoriale e
” sono soppresse.4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 , le parole: “
aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso siano assimilabili:
” sono sostituite dalle seguenti: “aree, diverse dalle
zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:
”.5. Il comma 6 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
6. Si presume destinazione d’uso attuale ai fini della presente legge, quella risultante da:
a) titoli abilitativi o altri atti pubblici;
b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all’entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale;
c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.