Legge regionale 11 marzo 2016, n. 24
Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 18 marzo 2016
Art. 17
Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti. Modifiche all’articolo 11 quater della l.r. 64/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 11 quater della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
“
1. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera b), richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell’impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo.
”.2. Il comma 2 dell’articolo 11 quater della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
“
2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, la struttura regionale competente, verificata la documentazione di cui al comma 1, prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti.
”.3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 11 quater della l.r. 64/2009 le parole “
dalla provincia.
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente.
”.4. Il comma 4 dell’articolo 11 quater della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
“
4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
”.5. Il comma 6 dell’articolo 11 quater della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
“
6. La struttura regionale competente dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2.
”.6. Al comma 7 dell’articolo 11 quater della l.r. 64/2009 le parole: “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.