Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Attività di promozione economica
Art. 3 - Programmazione delle attività di promozione economica e turistica
Art. 4 - Costituzione dell'Agenzia regionale di promozione turistica
Art. 5 - Natura giuridica
Art. 6 - Funzioni
Art. 6 bis - Indirizzi regionali
Art. 7 - Programma operativo
Art. 8 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 9 - Organi
Art. 10 - Direttore
Art. 11 - Attribuzioni del direttore
Art. 12 - Bilancio
Art. 13 - Regolamento di amministrazione e contabilità
Art. 14 - Collegio dei revisori
Art. 15 - Compensi e rimborsi spese
Art. 16 - Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica
CAPO IV - Decorrenza della riforma dell’APET e disciplina transitoria per il trasferimento delle funzioni e del personale
Art. 17 - Decorrenza della riforma dell’APET
Art. 18 - Funzioni del Direttore e del Collegio dei revisori
Art. 19 - Trasferimento del personale
CAPO V - Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)
Art. 20 - Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 53/2008
Art. 21 - Norma finanziaria
Art. 22 - Abrogazioni
Art. 23 - Entrata in vigore
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.