Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 7
Programma operativo (5)
1. Il Direttore dell’Agenzia, in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 6 bis, adotta e trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, una proposta di programma operativo (20) triennale delle attività di promozione turistica (10) (12).
2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (21) di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, la Giunta regionale approva il programma operativo dell’Agenzia e lo trasmette al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’Agenzia la modifica del programma operativo nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (21) approvato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.
Note del Redattore:
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