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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 50
Abrogazioni
1. Sono abrogati le seguenti disposizioni ed allegati della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione di impatto ambientale “VIA”):
a) articoli 40, 41, 44, 49, 51, 52 bis, 52 ter, 59, 60, 66, 72 ter, 72 sexies e 75 bis;
b) allegati A1, A2, B1, B2, B3, C e D.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è abrogato.
3. L’abrogazione di cui al comma 2 non si applica ai piani e programmi, o relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.