Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17
Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016
Art. 43
Autorizzazione unica ambientale. Inserimento dell’articolo 72 octies nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 72 septies della l.r. 10/2010 , nel titolo IV ter, è inserito il seguente:
“
Art. 72 octies - Autorizzazione unica ambientale
1. La Regione è l’autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e dell’aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 , nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti nel medesimo decreto.
2. Sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 1 la struttura regionale competente esercita le funzioni di controllo avvalendosi dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009 .
3. La Giunta regionale individua una o più strutture competenti al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, nonché allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 2. La struttura individuata provvede all’espletamento delle procedure di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 ed al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture competenti in relazione ai singoli titoli sostituiti da tale autorizzazione unica.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.