Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17
Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016
Art. 27
Avvio della procedura di valutazione. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 52 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
Art. 52 - Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio
1. L’autorità competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare e di estrarre copia della documentazione:
a) allegata all'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, individuata all'articolo 23, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006 ;
b) depositata ai fini delle modifiche sostanziali richieste dal proponente o conseguenti alla richiesta di integrazione documentale da parte dall'autorità competente, individuata, rispettivamente, all'articolo 24, comma 9 bis, e all'articolo 26, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006 .
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, comma 4, del d.lgs. 152/2006 , gli atti ed i provvedimenti in materia ambientale indicati nel medesimo articolo come necessari alla realizzazione dell'opera, sono acquisiti nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del capo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
3. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di valutazione di impatto ambientale indicati all'articolo 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006 , decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
4. Per le attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del d.lgs. 152/2006 , relative a procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009 .
5. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009 , per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4, relative a procedimenti di propria competenza.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.