Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17
Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016
Art. 16
Competenze. Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 45 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
Art. 45 - Competenze della Regione
1. Sono di competenza regionale:
a) fatto salvo quanto indicato agli articoli 45 bis e 45 ter, le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ;
b) l’espressione del parere regionale nelle procedure di VIA di competenza dello Stato di cui all'articolo 63;
2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale di cui all’articolo 26 del d.lgs. 152/2006 e il parere di cui all’articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale, tenuto conto delle valutazioni tecniche del Nucleo regionale di valutazione - VIA di cui all'articolo 47 bis.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.